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TAR & TARI A BROLO – Un atto valido è legittimo? I dubbi di Fabiana le certezze di Gaetano

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Dopo che il Tar di Catania, sulla Tari del 2014, sul ricorso relativo alle tariffe ha dichiarato estinto il procedimento. Fabiana Aria solleva la problematica sulla legittimità dell’atto, cosa ben diversa dalla validità dello stesso. Il botta e risposta con il vicesindaco Gaetano Scaffidi chiarisce le posizioni. Tutto si svolge nell’agorà mediatica di facebook. 

1-gaetano settembre 2015Punto a favore la pacatezza dei toni. Una volta tanto ci vuole.Punto di partenza il comunicato dell’amministrazione comunale dove rammentando la vicenda si evidenziava che l’atto deliberativo del consiglio comunale oltre che valido era legittimo e da qui parte l’osservazione “non vi sia stata alcuna udienza, quindi nessun giudizio nel merito”.

Ma andiamo al punto di partenza. Il comunicato stampa.

Da questo si legge che

Il T.A.R. di Catania, sezione terza, in data 05/05/2016, ha dichiarato estinto il ricorso proposto il 27/12/2014 da nove cittadini di Brolo che chiedevano l’annullamento della Delibera di Consiglio Comunale n.29 del 30/09/2014 che stabiliva le tariffe Tari per l’anno 2014.

L’amministrazione quindi era stata costretta a costituirsi in giudizio per difendere il proprio operato, affidando la propria difesa all’Avv. Emidio Riolo. Di fatto questa estinzione sancisce definitivamente l’efficacia e la validità dell’atto deliberato dal consiglio comunale.

Il Vice Sindaco Scaffidi Gaetano, assessore con delega ai tributi, proponente dell’atto impugnato dichiarò in quel comunicato stampa: “Questo del TAR è l’ennesimo riconoscimento sulla correttezza e la legittimità dell’operato dell’amministrazione e del consiglio comunale, e stabilisce definitivamente come la determinazione delle tariffe Tari 2014 ed i relativi piani finanziari siano stati redatti, anche grazie al buon lavoro degli uffici, nell’assoluto rispetto delle norme e nella massima regolarità e trasparenza amministrativa – aggiungendo – Dispiace purtroppo constatare come per l’ennesima volta siamo stati costretti a difenderci nei tribunali, e quindi gravando sulle casse comunali, per dimostrare la regolarità amministrativa del nostro operato”.

brolo comune 67
In merito interviene Fabiana Aria – di Cambi-Menti – che evidenzia il fatto che in considerazione non vi sia stata alcuna udienza, quindi nessun giudizio nel merito.
Il Tar non si è espresso sulla questione, quindi non ha dato ragione o torto a nessuno ma ha estinto la causa perchè era stata iscritta a ruolo come si deve, ma gli attori (in primis minoranza consiliare) nel termine di un anno dall’iscrizione al ruolo (quello previsto dalla legge) non hanno richiesto la fissazione dell’udienza quindi la causa senza alcuna trattazione si considera estinta.
Puntualizza quindi Fabiana Aria i che “l’atto essendo oggetto di delibera è valido come lo era prima che si iniziasse l’iter giuridico invece, sulla legittimità avevamo pareri contrastanti che insinuavano dubbi. Questi dubbi non sono stati chiariti da un giudice dato che non vi è stata alcuna udienza, per le motivazioni di cui sopra. Se ci fosse stato il giudizio non si può avere oggi alcuna certezza del suo esito. Io non entro in merito sulla legittimità ma sulle motivazioni per cui oggi l’atto resta valido e viene considerato legittimo, ovvero perchè non si è proceduto al giudizio che è diverso dal dire o fare intendere che è legittimo perchè il Tar, un giudice o chi di competenza l’abbia dichiarato tale. Non vi è stata – puntualizza ancora l’Aria –  alcuna pronuncia sulla legittimità o meno”.
Per lei dunque solo un atto valido, restando il dubbio, mai espresso sulle legittimità nel merito del contenuto, in quanto il giudice non si è espresso in merito

Il vicesindaco, Gaetano Scaffidi, ovviamente è di tutt’altro avviso. Il “gettare la spugna”, come su un ring, è stato evitare la sconfitta per KO da parte di chi si opponeva.
Infatti per lui è evidente che “leggendo le argomentazioni dell’Amministrazione Comunale i ricorrenti hanno avvertito l’infondatezza delle proprie lagnanze – evitando aggiunge – la trattazione in udienza, a seguito della costituzione del Comune, che avrebbe determinato per i ricorrenti, in caso di rigetto del ricorso, una condanna alle spese non indifferente (in casi come questi anche oltre i 10 mila euro)”.
Per lui i soggetti che hanno citato in giudizio l’atto amministrativo “hanno ben pensato di risparmiarsi non producendo più alcun atto e facendo trascorrere i termini che hanno comportato la perenzione del procedimento – ribadendo – che il risultato finale quindi è che l’atto è efficace e legittimo. Ed ha a tutti gli effetti il valore di “res giudicata”.

Tra i post che formano la struttura del dialogo tra i due emerge anche la politica locale, sul ruolo della mancata presa di posizione dei ricorrenti. 

Infatti conclude Fabiana, ribadendo il concetto che l’atto non ha formato oggetto di valutazione di nessun giudice, il quale avrebbe potuto confermare questa legittimità o meno, “questo ormai non c è dato sapere… Sulle motivazioni del perché la controparte abbia non iscritto a ruolo la causa determinando l’estinzione della causa e una mancata trattazione nel merito da parte di un giudice non mi pronuncio, non indago sui pensieri o le motivazioni altrui non espresse – concludendo – Certamente una legittimità dichiarata da un giudice avrebbe avuto una valenza diversa. Peccato!”.

Ma ovviamente qui si rimane sulla dottrina. Di fatto la decisione del consiglio comunale oggi è una dato di fatto, reale, operativo quindi nei fatti legittimo.

 Anche se sui ruoli e la tempistica di questo procedimento sicuramente sentiremo ancora parlare mentre si attende la nota dell’opposione comunale sull’argomento.
E sarebbe davvero opportuna.
uniTari tari_dibattito_pubblico tarispondo
Per la cronaca al tempo sul problema si sollevò nel paese un ampio dibattito, con articolati interventi, guarda nell’archivio…

 

 

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